Contrariamente a quanto riportato da alcune testate a margine della sentenza n. 1528/2018 resa dal TAR Catania e relativamente all’
– Il Tar ha ritenuto infondate tutte le doglianze vanamente mosse da IGM srl (dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo) in ordine al possesso, da parte di Tekra srl, dei requisiti tecnico/professionali necessari ad un ottimale svolgimento del servizio in questione, venendo a sancire, da questo punto di vista, la assoluta regolarità dell’aggiudicazione della procedura ad essa Tekra srl;
– In accoglimento di domanda giudiziale, posta anche dalla Tekra srl, il Tribunale Amministrativo di Catania ha ritenuto opportuno che la Stazione Appaltante, in esplicitazione dei poteri valutativi di esclusiva pertinenza di questa, proceda – con esclusivo riferimento alla verifica, in capo a tutti i concorrenti all’appalto, dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. C del D.Lgs. 50/2016 – a formalizzare le valutazioni implicitamente già svolte in sede di gara, senza entrare nel merito delle valutazioni sottese all’aggiudicazione, e riproceda nuovamente all’aggiudicazione.
La sentenza, intervenuta dopo che sia il TAR Catania che il CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana) hanno ritenuto non accoglibile la richiesta di IGM srl di annullare, in via d’urgenza, la procedura di affidamento del servizio di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, non comporta (e non comporterà) alcun disservizio e/o precarietà né nell’espletamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Siracusa, né per i diritti dei lavoratori già oggetto di cd. “passaggio di cantiere” ed attualmente in capo a Tekra srl.
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